Storia e tendenze attuali della politica agricola comunitaria e nazionale con particolare riferimento alle zone svantaggiate

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LA COMUNITÀ EUROPEA

Storia

L'integrazione europea é iniziata alla fine della II Guerra Mondiale. Gli Stati Membri fondatori della Comunitè hanno innanzi tutto riunito le industrie pesanti, in seguito si sono impegnati per creare un mercato unico nell'ambito del quale persone, beni, servizi e capitali avrebbero circolato liberamente.

Si è trattato di un processo graduale durato una quarantina d'anni, che ha investito sia gli aspetti politici e sociali che quelli economici e commerciali.

La Comunitè Europea prende origine dalla firma del trattato che istituisce la Comunitè europea del carbone e dell'acciaio (CECA), siglato a Parigi il 18 aprile 1951 ("Trattato di Parigi"). Alcuni anni pi" tardi il 25 marzo 1957 col "Trattato di Roma" viene istituita la Comunitè Economica Europea (CEE) e la Comunitè Europea per l'Energia Atomica (EURATOM). Questi trattati rappresentano la "Costituzione" Europea. I sei stati fondatori di queste Comunitè erano: Francia, Italia, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi e Repubblica federale di Germania.

Il 1¡ gennaio 1973 aderiscono alla Comunità anche Gran Bretagna, Danimarca e Irlanda. La Grecia diventa membro della CEE il 1¡ gennaio 1981 e la Spagna e il Portogallo a decorrere dal 1¡ gennaio 1986. Nel 1990 entrarono i Länder dell'eè Repubblica Democratica Tedesca e il 1¡ gennaio 1995 Austria, Finlandia e Svezia.

Nell'Unione Europea sono quindi attualmente riuniti 370 milioni di abitanti, ripartiti in quindici Stati.

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Obiettivi

I principi ispiratori e gli obiettivi indicati nel Trattato di Roma , riguardano:

a) l'abolizione fra gli Stati membri dei dazi doganali e delle restrizioni all'entrata e all'uscita delle merci;

b) l'istituzione di una tariffa doganale comune e di una politica commerciale unica nei confronti degli Stati esterni alla Comunitè

c) l'eliminazione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone dei servizi e dei capitali;

d) l'instaurazione di una politica comune nel settore dell'agricoltura;

e) l'instaurazione di una politica comune nel settore dei trasporti;

f) la creazione di un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune;

g) l'applicazione di procedure che permettano di coordinare le politiche economiche degli Stati membri e di ovviare agli squilibri nelle loro bilancie dei pagamenti;

h) il riavvicinamento delle legislazioni nazionali nella misura necessaria al funzionamento del mercato comune;

i) la creazione di un Fondo Sociale Europeo allo scopo di ampliare le possibilitè di occupazione dei lavoratori e di contribuire al miglioramento del loro tenore di vita;

j) l'istituzione di una Banca Europea per gli Investimenti, destinata a facilitare l'espansione economica della Comunitè mediante la creazione di nuove risorse;

k) l'associazione dei paesi e territori d'oltremare, intesa ad incrementare gli scambi e proseguire nello sforzo di sviluppo economico e sociale.

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L'Unione Europea

Le tappe successive della storia della Comunitè sono rappresentate nel 1986 dalla stipula dell'Atto unico europeo, che completa i precedenti trattati e consente la realizzazione di un grande mercato senza frontiere interne e dal trattato di Maastricht, firmato il 7 febbraio 1992.

Esso prevede:

  • la nuova denominazione di Unione Europea, che sostituisce quella di Comunitè Europea, dal momento che questa dovrè evolvere verso un'unione politica, economica e monetaria (UEM);
  • una moneta europea comune al pi" tardi nel 1999;
  • diritti civili europei (cittadinanza dell'Unione);
  • nuove competenze per l'Unione europea: promozione della difesa dei consumatori a livello comunitario; politica nel settore della salute, politica dei visti; creazione di grandi reti dei trasporti, delle comunicazioni e dell'energia (reti transeuropee); fissazione del trattato della collaborazione per lo sviluppo; politica industriale; formazione professionale; cultura; promozione della difesa dell'ambiente, della ricerca e sviluppo nonchè della politica sociale (senza la Gran Bretagna); collaborazione in materia di politica interna e della giustizia anche attraverso l'istituzione di un nucleo centrale europeo di polizia giudiziaria;
  • pi" poteri per il Parlamento europeo: partecipazione al processo legislativo; diritto di approvazione preventiva della nomina della Commissione; diritto di ratifica per tutti i trattati internazionali importanti;
  • introduzione di una politica estera e di sicurezza comune;
  • coesione economica e sociale tra le regioni povere e quelle ricche dell'Unione.

Nella prospettiva dei prossimi ampliamenti gli Stati Membri hanno concordato di riesaminare in una Conferenza intergovernativa, a partire dal 1996, le norme che regolano il funzionamento dell'Unione in modo da consentirne uno sviluppo efficace anche con un maggior numero di componenti.

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Organismi Comunitari

Organismo Composizione Funzioni Sede
Consiglio d'Europa Costituito da: i capi di stato e di governo, il presidente della Commissione, i ministri degli esteri e un membro della Commissione. Fornisce orientamenti e incentivi politici a carattere generale. Variabile, incontri 2 volte l'anno
Consiglio dei Ministri Costituito dai rappresentanti dei governi dei paesi membri, la sua composizione varia a seconda delle questioni all'ordine del giorno. La Presidenza spetta a turno, ogni sei mesi, ai vari Stati membri. Organo decisionale dell'Unione: adotta su proposta della Commissione, le principali decisioni relative alla politica comunitaria. In particolare è responsabile per quanto riguarda la politica estera e di sicurezza comune, giustizia e affari interni. Rappresenta gli interessi dei diversi Stati Membri. Bruèelles.
Commissione Europea Formata da 20 membri nominati dai governi degli Stati dell'Unione: due britannici, francesi, italiani, spagnoli, tedeschi, e uno per ciascuno degli altri stati membri. Il suo mandato è di cinque anni. Assicura il rispetto delle norme comunitarie e custodisce i Trattati Europei. Propone al Consiglio dei Ministri dell'Unione tutte le misure utili allo sviluppo delle politiche comunitarie; Attua le politiche comunitarie, essendo l'organo esecutivo, l'unico che gode del diritto di iniziativa nel campo della legislazione comunitaria e che gestisce gli stanziamenti di bilancio per gli interventi nell'Unione[footnote 1]. Bruèelles I funzionari operano suddivisi in ventitrè dire-zioni generali.
Parlamento Europeo Composto da 626 deputati eletti a suffragio universale (per l'Italia 87). Le prime elezioni dirette hanno avuto luogo nel giugno 1979, mentre prima i deputati venivano delegati dai parlamentari nazionali. I membri del Parlamento sono raggruppati politicamente e non in base alla nazionalità. La legislatura attuale è di cinque anni. I parlamentari sono suddivisi in 20 Commissioni di settore. Controlla la Commissione e il Consiglio attraverso anche la procedura delle interrogazioni scritte e orali. Dispone del potere di far dimettere la Commissione. Esprime pareri sulle proposte normative della Commissione; con il Trattato sull'Unione questo potere viene ampliato e per certi settori è prevista una procedura di codecisione con il Consiglio in materia di regolamenti e direttive. Dispone di potere di bilancio e rappresenta la sovranità popolare. Strasburgo. Durante una settimana al mese si svolgono le sedute plenarie. Le riunioni delle diverse Commissioni si svolgono a Bruèelles. Il segretario ge-nerale ha sede a Lussemburgo
Corte di Giustizia e Tribunale di primo grado Formata da 15 giudici assistiti da nove avvocati generali. La loro nomina, per un periodo di sei anni, viene decisa di comune accordo dagli stati membri. Il Tribunale di primo grado è formato da 15 giudici. Responsabile dell'interpretazione e dell'applicazione del diritto comunitario. Controlla l'operato del Consiglio e della Commissione. Si pronuncia, su richiesta di un'istituzione comunitaria, di uno stato o di un privato, sugli atti che possono risultare incompatibili con il diritto comunitario. Lussemburgo
Corte dei Conti Composta da 15 membri nominati dal Consiglio dei Ministri per un periodo di sei anni. Dotata di ampi poteri per verificare la legalità e la regolarità degli introiti e delle spese della Comunità nonchè la sua corretta gestione finanziaria[footnote 2]. Lussemburgo
Comitato Economico e Sociale e Comitato Consultivo CECA Formato da 222 rappresentanti di varie categorie del mondo economico e sociale nominati dal Consiglio dei Ministri che rimangono in carica per quattro anni. Per i problemi inerenti al carbone e all'acciaio esiste un organo specifico, il Comitato Consultivo CECA, formato da 108 membri. Emana pareri ed ha funzione consultiva. Bruèelles
Comitato delle Regioni Recentemente istituito dal Trattato sull'Unione europea, è formato da 222 membri che rappresentano le diverse regioni ed enti locali europei. Viene consultato prima dell'adozione di decisioni di interesse regionale e puè formulare pareri di propria iniziativa. Bruèelles. Le sessioni ple-narie si svol-gono 5 volte all'anno. I lavori sono suddivisi in 8 Commissioni.
Banca Europea per gli Investimenti (BEI) Ha come membri gli Stati dell'Unione. Istituto di credito dell'Unione Europea, ha come primo obiettivo quello di favorire lo sviluppo. Lussemburgo

Schema del consiglio d'Europa

Le cifre indicano il numero dei membri che compongono ciascun organo comunitario.

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Atti Giuridici

Il Consiglio e la Commissione emanano regolamenti, direttive e decisioni, esprimono raccomandazioni o danno pareri.

Regolamenti Hanno validitè immediata in tutti gli stati membri e sono paragonabili alle leggi dei singoli Stati. Tali atti non hanno bisogno di essere recepiti nel diritto nazionale, ma attribuiscono immediatamente diritti o impongono doveri ai cittadini della Comunitè.
Direttive Vincolanti riguardo all'obiettivo da perseguire, lasciano agli organismi nazionali la scelta delle modalitè e dei mezzi per la loro attuazione. In pratica impegnano gli Stati membri ad emettere leggi di cosiddetto recepimento.
Decisioni Vincolanti per i destinatari da esse designati.
Raccomandazioni e pareri Non sono vincolanti.

Gli atti giuridici vengono pubblicati nella "Gazzetta Ufficiale delle Comunitè Europee".

La normativa comunitaria (regolamenti e direttive) viene decisa dal Consiglio dei Ministri, su proposta della Commissione e parere del Parlamento Europeo.

Footnotes

1. principali interventi sono raggruppati in grandi fondi: il Fondo Europeo Agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), il Fondo Sociale Europeo (FSE), il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), lo Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) e il Fondo di Coesione.

2. bilancio comunitario À alimentato dalle risorse proprie della Comunitè: dazi doganali e prelievi sulla base imponibile comune all'IVA riscossa nei paesi membri.

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L'UNIONE ECONOMICA E MONETARIA (UEM)

La moneta unica dovrebbe sostituirsi alle varie monete nazionali entro il 1999 e dovrebbe aiutare il cittadino a rafforzare il proprio senso di appartenenza a una nuova entitè.

Le tappe verso l'Unione Economica e Monetaria

1969 Il vertice europeo de l'Aia conferisce il mandato di esplorare le possibilitè dell'evoluzione della Comunitè in unione economica e monetaria.
1971 La Comunitè adotta un piano progressivo per attuare entro 10 anni l'unione economica e monetaria. Tale programma non ha successo, in gran parte in seguito al disgregarsi del sistema monetario mondiale basato sul dollaro USA e alla conseguente liberalizzazione dei tassi di cambio delle monete di vari Stati membri.
1972 Si costituisce il "serpente monetario", un primo tentativo di conferire ai tassi di cambio delle monete degli Stati partecipanti stabilitè reciproca e flessibilitè nei confronti del dollaro. Nel corso del tempo, vari Paesi comunitari aderiscono od escono dal serpente.
Marzo 1979 Entra in vigore il Sistema Monetario Europeo (SME) all'interno del quale gli Stati membri partecipanti, all'inizio otto, mantengono i loro tassi di cambio entro determinati margini di oscillazione. Viene creato l'ecu.
Luglio 1987 Entra in vigore la riforma dei trattati CEE: l'Atto unico europeo, il cui scopo è completare entro la fine del 1992 il mercato interno senza frontiere.
Giugno 1988 Al vertice europeo di Hannover si costituisce un comitato di esperti avente il compito di esaminare mezzi e metodi per attuare appieno l'unione economica e monetaria (UEM).
Giugno 1989 Al vertice europeo di Madrid i capi di Stato e di Governo decidono di avviare dal 1¡ luglio 1990 la prima fase dell'UEM e di preparare una conferenza governativa al riguardo.
Giugno 1989 La peseta spagnola entra nel Sistema monetario europeo.
Luglio 1990 Si dè inizio alla prima fase dell'unione economica e monetaria, eliminando la maggior parte degli ostacoli che ancora si frappongono alla liberalizzazione dei capitali, rafforzando il coordinamento della politica economica dei singoli Stati membri e intensificando la collaborazione tra le banche centrali.
Ottobre 1990 La sterlina britannica entra nel Sistema Monetario Europeo.
Febbraio 1992 Il Consiglio europeo approva a Maastricht il trattato sull'Unione Europea, decidendo il completamento dell'unione economica e monetaria e l'introduzione della moneta unica europea, l'ecu, al pi" tardi per il 1999.
Aprile 1992 Lo scudo portoghese entra nel Sistema monetario europeo.

Lo SME si basa su tre elementi principali:

L'ecu

Si tratta dell'unità monetaria europea, l'ecu (European Currency Unit) è definito come un paniere che contiene quantità di monete dei diversi paesi comunitari (tranne quelle degli ultimi tre aderenti del 1995), stabilite in base al loro rispettivo peso economico. Fino a questo momento l'ecu è stato utilizzato solo a livello nominale nelle trattazioni internazionali; uno degli obiettivi della nuova Unione Europea è quello di renderlo la moneta comune entro la fine del secolo.

I meccanismi di cambio e d'intervento

Ogni moneta ha una paritè centrale rispetto all'ecu (bilaterale).

Fino all'agosto 1993 erano consentiti rispetto alle paritè bilaterali margini di fluttuazione del 2.25% (o eccezionalmente fino al 6%).

Successivamente, questi margini sono stati allargati fino al ( 15% a seguito delle forti perturbazioni intervenute sui mercati dei cambi.

Non appena un tasso di cambio tra due monete raggiunge la soglia del ( 15% le banche centrali sono tenute a intervenire in misura illimitata per impedire il superamento di tale soglia.

Tuttavia, lo SME non ha raggiunto ancora tutto il suo potenziale: diversi Stati Membri non hanno aderito al meccanismo di cambio o vi partecipano sulla base di margini di fluttuazione pi" ampi.

Anche se l'ecu ha svolto solo un ruolo limitato nei meccanismi dello SME, sul mercato esso ha acquistato una forte popolaritè.

Il trattato di Maastricht

Il trattato firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ha reso irreversibile il cammino verso la moneta unica.

La seconda fase dell'UEM è iniziata il 1¡ gennaio 1994; essa costituisce ancora un periodo transitorio, nel corso del quale dovranno essere proseguiti e incrementati gli sforzi. E' stato creato a Francoforte l'Istituto monetario europeo (IME), i cui compiti sono: il rafforzamento del coordinamento delle politiche monetarie, la promozione del ruolo dell'ecu e la preparazione dell'insediamento della Banca Centrale Europea.

La terza fase avrè inizio non prima del 1¡ gennaio 1997 e non oltre il 1¡ gennaio 1999.

In effetti, quest'anno, i Ministri delle finanze dei Quindici stabiliranno, quali fra gli Stati Membri soddisfano le condizioni per passare alla moneta unica. Se tali Stati saranno almeno otto, il Consiglio europeo potrè decidere il loro passaggio alla terza fase. Se la decisione non viene adottata, questo passaggio avverrè automaticamente il 1¡ gennaio 1999 per i Paesi che soddisfano i criteri stabiliti dal Trattato, indipendentemente dal loro numero.

Il lancio della terza fase vedrè la fissazione irrevocabile delle paritè tra le monete partecipanti e l'istituzione della Banca Centrale Europea. Infatti in un'unione economica e monetaria le monete degli Stati membri vengono definitivamente legate fra loro in uno stesso rapporto di cambio. Non vi sono pi" rivalutazioni e svalutazioni. I cittadini e le imprese, grazie a questa sicurezza, possono sfruttare meglio i vantaggi del grande mercato interno.

La Banca sarè indipendente dai Governi e gestirè la politica monetaria dell'insieme degli Stati che avranno superato la soglia della terza fase. Gli Stati che non faranno ancora parte di questo gruppo si uniranno ad esso non appena i loro risultati economici lo consentiranno.

Il Regno Unito si riserva il diritto di non passare alla terza fase anche se soddisferè i criteri fissati. La Danimarca, in seguito a un referendum, ha dichiarato che non intende partecipare.

I criteri del passaggio alla terza fase sono cos“ fissati:

  • stabilitè dei prezzi: il tasso d'inflazione non puè superare di pi" dell'1,5% la media dei tre Stati con il tasso d'inflazione pi" basso;
  • tassi d'interesse: i tassi d'interesse a lungo termine non potranno variare pi" del 2% rispetto alla media dei tre Stati con i tassi d'interesse pi" bassi;
  • disavanzo: i disavanzi di bilancio nazionali devono essere vicini o inferiori al 3% del PNL a meno che non si stiano avvicinando a tale valore di riferimento con ritmo adeguato o viceversa l'evento sia eccezionale;
  • debito: il debito pubblico non puè superare il 60% del PNL, a meno che non si stia avvicinando a tale valore di riferimento con ritmo adeguato;
  • stabilitè dei corsi: una moneta nazionale non puè essere stata svalutata nel corso del biennio precedente e dev'essere rimasta nel margine di fluttuazione del 2,25% previsto dallo SME.

La prospettiva della moneta unica entro la fine del secolo costituisce un'ambizione fondamentale per l'Unione Europea. Il cammino verso questo obiettivo non avverrè comunque senza scosse e richiederè il mantenimento di una ferma volontè politica da parte degli Stati che vi si sono impegnati.

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POLITICA AGRARIA COMUNE

La politica agraria comune (PAC) , i cui primi passi prendono il via nel 1958 si fonda su tre principi fondamentali:

  • l'unitè del mercato (un unico mercato agricolo all'interno del quale i prodotti dell'agricoltura possono circolare liberamente);
  • la preferenza comunitaria (preferenza ai prodotti agricoli ottenuti all'interno della Comunitè);
  • solidarietè finanziaria (finanziamento comunitario della Politica agraria comune)

Questi tre principi sono strettamente legati tra loro . L'uno non puè ragionevolmente esistere senza gli altri.

Nel corso degli anni, al fine di creare un mercato unico dei prodotti dell'agricoltura, ci fu una unificazione dei prezzi . Per evitare che gli agricoltori di qualche paese fossero costretti ad accettare riduzioni, il prezzo stabilito per ogni prodotto era generalmente il prezzo del paese dove il prodotto era pi" costoso.

Ciè ebbe come conseguenza l'acuirsi del divario tra i prezzi del mercato mondiale e i prezzi comunitari, che peraltro erano giè pi" alti per la maggior parte dei prodotti.

Quanto al rispetto del principio della preferenza comunitaria, i prodotti comunitari dovevano rimanere "meno cari" di quelli importati sul mercato europeo.

Per questo le importazioni erano soggette a dazi o prelievi che garantivano un prezzo superiore anzichÀ concorrenziale rispetto ai prodotti interni.

Al tempo stesso venne messo in atto un sistema di sovvenzioni all'esportazione per rendere i prodotti comunitari competitivi sui mercati mondiali.

La solidarietè finanziaria fu garantita col fare del bilancio della Comunitè europea il principale strumento finanziario per il funzionamento e la gestione della PAC.

Gli Stati membri non pagavano pi" direttamente i loro agricoltori, ma davano un contributo alle loro spese complessive attraverso il bilancio.

Gli obiettivi fondamentali della PAC sono esposti nel Trattato di Roma istitutivo della Comunitè economica europea.

Il trattato chiedeva alla Comunitè di :

  • incrementare la produttivitè dell'agricoltura sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori della produzione, in particolare della manodopera;
  • assicurare cos“ un tenore di vita equo alla popolazione agricola grazie, in particolare, al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura;
  • stabilizzare i mercati;
  • garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;
  • assicurare prezzi ragionevoli per i consumatori.

Gli obiettivi della Politica agraria comune sono quindi incentrati al tempo stesso sugli interessi dei produttori e su quelli dei consumatori. Occorre tener conto tuttavia del fatto che gli interessi di questi ultimi sono talvolta opposti a quelli dei primi e pertanto tale politica non puè essere costruita che sulla base di un compromesso.

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Alcune date importanti della Pac

1958 Conferenza di Stresa: definizione dei principi operativi basilari della PAC
1962 Sono adottate le prime regolamentazioni di mercato.
1968 La PAC entra nella fase definitiva: sono ormai applicati i prezzi comuni.
1972 Sono adottate le prime direttive socio-strutturali, miranti all'ammodernamento e ristrutturazione delle aree rurali.
1979 La rigiditè dei meccanismi PAC sta causando sovrapproduzione. Viene introdotto il primo cambiamento nel sistema delle garanzie illimitate per i prezzi. I ministri si accordano sull'imposizione di un prelievo di corresponsabilitè a carico dei produttori lattiero-caseari, quale contributo per fronteggiare i costi del magazzinaggio e della vendita a prezzi sovvenzionati, sui mercati mondiali, delle eccedenze da loro prodotte.
1980 Il Consiglio dei ministri ammette il principio della fissazione di obiettivi in fatto di produzione.
1984 Il prelievo di corresponsabilitè si dimostra inadeguato a contenere la crescente produzione di latte. Viene introdotto un sistema di quote per ridurre il divario tra produzione e domanda (consumo interno pi" esportazioni)
1988 Sono introdotti la disciplina di bilancio, che fissa un massimale per le future spese comunitarie per l'agricoltura, ed il regime cosiddetto "degli stabilizzatori". Essi sono dei meccanismi volti a controllare le spese comunitarie relative ad ogni settore produttivo agricolo
1992 è decisa la riforma della PAC.

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La riforma della Politica Agraria Comune

I meccanismi messi in atto dalla Comunitè fino a quel momento si rivelarono efficaci solo in parte. Ciè mise a dura prova il bilancio comunitario gravato soprattutto dal continuo accumularsi di eccedenze nei settori delle carni bovine e del latte. Sui mercati mondiali dei cereali i prezzi continuavano a scendere per effetto della svalutazione del dollaro rispetto alle valute comunitarie, provocando un aumento dei costi per le sovvenzioni all'esportazione.

La Comunità inoltre perse alcuni tradizionali mercati di esportazione dei propri prodotti commerciali: le repubbliche dell'eè Unione Sovietica per via delle loro difficoltà economiche interne ed alcune regioni del Medio Oriente, a causa della Guerra del Golfo.

Sorse pertanto la necessitè di varare un nuovo piano di riforme che venne formalizzato dal Consiglio nel giugno del 1992 . Esso rappresenta il pi" radicale pacchetto di modifiche normative relative all'agricoltura europea, dalla introduzione della PAC nel 1958.

Tali riforme si sono rese decisamente indispensabili al fine di fare uscire la Comunitè dal circolo vizioso provocato dai prezzi alti e da una elevata sovrapproduzione.

Obiettivi principali della riforma della PAC
1. Far s“ che la Comunitè conservi la sua posizione di grande produttrice ed esportatrice agricola, rendendo i suoi agricoltori pi" competitivi sui mercati interni ed esterni.
2. Ridurre la produzione portandola a un livello pi" vicino alla domanda del mercato.
3. Privilegiare nell'assegnazione degli aiuti al reddito gli agricoltori che ne hanno maggiore bisogno.
4. Incoraggiare gli agricoltori a rimanere nelle campagne.
5. Tutelare l'ambiente e sviluppare le naturali potenzialitè delle zone rurali.

Gli strumenti di cui la riforma si avvale sono principalmente rappresentati da alcuni prodotti-chiave, per i quali è prevista la riduzione dei prezzi, e dal ritiro di terreni dalla produzione. Gli agricoltori saranno direttamente compensati per la perdita di reddito che subiranno, sulla base delle statistiche di produzione e di resa, variabili nelle diverse regioni.

Sul versante della salvaguardia del mondo rurale la nuova PAC prosegue le linee giè intraprese in passato attraverso misure in favore delle aree svantaggiate e, pi" in generale, tramite la politica strutturale.

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Origini della politica in favore delle zone di montagna e svantaggiate

I primi passi orientati verso una politica socio strutturale hanno avuto luogo a partire dal 1972, attraverso l'emanazione di alcune direttive aventi per scopo la ristrutturazione del settore agricolo, mediante aiuti agli investimenti privati, volti ad incentivare l'ammodernamento delle aziende e la cessazione dell'attività agricola, nonchè mediante aiuti alla formazione professionale

La direttiva del 1975 n¡268 è specifica per l'agricoltura delle zone di montagna e svantaggiate; in tal modo, la Comunitè ha deciso di concedere, per la prima volta, un aiuto diretto agli agricoltori al fine di tener conto delle differenze strutturali e, in particolare, di compensare gli svantaggi naturali permanenti.

Questo perchè le regioni che costituiscono la Comunità non sono omogenee sotto il profilo delle condizioni naturali (climatiche, morfologiche, pedologiche, ecc.) e socioeconomiche (strutture fondiarie, occupazione agricola, età degli agricoltori, modelli produttivi, ecc.). Con lo sviluppo della politica di sostegno dei prezzi di mercato, si è intensificata l'utilizzazione di mezzi di produzione e si è venuto cos“ a creare un divario tra il grado di adeguamento delle strutture di produzione comunitarie, determinando, come è logico, differenze sempre maggiori tra i redditi agricoli nelle zone più favorite e quelli delle zone considerate svantaggiate .

In un contesto caratterizzato, all'inizio degli anni '70, da una congiuntura economica sfavorevole, causata dalla crisi petrolifera e, in mancanza di una politica di sviluppo rurale, la soluzione della Comunità è consistita nella creazione di un sistema di aiuti per il miglioramento dei redditi nelle zone strutturalmente più fragili. Lo scopo di questi aiuti era di evitare l'abbandono dell'attività agricola e, di conseguenza, conservare la popolazione rurale al fine di salvaguardare l'ambiente naturale.

Quali sono le aree svantaggiate

Le aree svantaggiate possono essere raggruppate in tre tipi: zone di montagna, zone minacciate di spopolamento e zone con svantaggi naturali specifici.

  1. "Zone di montagna": sono regioni in cui, a causa dell'altitudine, l'attivitè agricola è considerevolmente limitata da fattori come rigori invernali della montagna alpina, aridità estiva della montagna mediterranea, pendii ed altri problemi morfologici e pedologici. Questa situazione causa svantaggi naturali, economici e sociali. L'attività agricola è limitata e i cicli biologici vegetali diventano eccessivamente brevi; non è possibile sfruttare al massimo i mezzi di produzione in quanto determinano costi eccessivi rispetto alle normali condizioni di produzione. Inoltre, fattori sociali come le difficoltà di comunicazione e di mobilità contribuiscono ad isolare maggiormente le popolazioni rurali montane.
    In virt" della direttiva 75/268, le zone di montagna, definite esclusivamente in base a parametri fisici di altitudine a pendenza di terreni, sono costituite di tre tipi di unitè:
    1. le regioni ubicate ad un'altitudine minima compresa tra 600 e 1000 m a partire dalla quale i cicli biologici delle produzioni vegetali si abbreviano[footnote 3];
    2. le regioni dove i pendii superano in media il 20% e dove l'impiego di attrezzature meccaniche è impossibile o implica un costo estremamente elevato;
    3. le regioni nelle quali esistono entrambi i fattori e dove gli svantaggi derivati dalla combinazione di questi ultimi sono superiori agli svantaggi di ciascun fattore preso separatamente.
  2. "Zone svantaggiate minacciate di spopolamento", nelle quali À necessario conservare l'ambiente naturale, sono composte di territori agricoli omogenei sotto il profilo delle condizioni naturali di produzione, che devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
    1. esistenza di terre scarsamente produttive[footnote 4], utilizzate soprattutto per l'allevamento estensivo, che seppur migliorate non possono offrire grandi vantaggi produttivi;
    2. scarsa produttivitè dell'ambiente naturale che determina risultati economici[footnote 5] inferiori alla media nazionale;
    3. scarsa densità o tendenza alla regressione demografica di una popolazione dipendente principalmente dall'attività agricola. In Italia si considera una densità non superiore a 75 abitanti per km2 (la media nazionale è di 181) o un tasso annuo di regressione superiore a 0,8%, nonchè un minimo del 15% di attivi agricoli sugli attivi totali.
  3. "Zone con svantaggi naturali specifici": sono considerate zone svantaggiate aree limitate nelle quali il mantenimento dell'attivitè agricola è necessario per assicurare la conservazione dello spazio naturale, la tutela dell'ambiente e la vocazione turistica. Attualmente, la superficie complessiva di tali zone non poteva superare il 4% della superficie di uno Stato membro. Sono considerati svantaggi specifici i seguenti fattori: avverso regime idrologico dei suoli, eccessiva salinità nelle zone costiere, suoli di bacini calcarei o eccessivamente argillosi o disposizioni legislative in materia di tutela dell'ambiente che ostacolano considerevolmente l'attività agricola in alcune zone, alto costo dei trasporti marittimi in alcune isole.

Queste zone svantaggiate rappresentano all'incirca il 52% della SAU totale della CEE.

Aiuti a favore delle aree svantaggiate

Per le zone cos“ definite, la Comunitè ha istituito un regime di aiuti a favore dell'attivitè agricola al fine di compensare gli agricoltori delle perdite di reddito dovute a svantaggi naturali permanenti. Sono applicabili tre tipi di aiuti:

1. indennitè compensativa che compensa gli svantaggi naturali permanenti e puè essere concessa:

  • agli agricoltori che coltivano almeno 3 ettari di SAU (2 ha nel Mezzogiorno d'Italia) e si impegnano a proseguire l'attivitè agricola per almeno 5 anni;
  • alle produzioni bovine, ovine, caprine e di equidi (il numero di vacche lattifere sovvenzionate non puè superare 20 unitè per azienda nelle zone svantaggiate orientate alla produzione lattiera);
  • alle produzioni vegetali, escluse le superfici destinate all'alimentazione degli animali, alle colture di frumento, alle colture intensive;

2. aiuti particolari

  • aiuti agli investimenti individuali;
  • aiuti agli investimenti collettivi (acquisti in comune di materiale per produzione di foraggi, compreso il magazzinaggio e la distribuzione e sistemazione di pascoli gestiti in comune);

3. soppressione (nelle zone di montagna) o riduzione (nelle zone svantaggiate ) del prelievo di corresponsabilitè lattiero.

Nessun aiuto è obbligatorio e gli Stati membri possono prevedere disposizioni d'applicazione alquanto flessibili.

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La riforma dei Fondi Strutturali

Gli strumenti strutturali della Comunitè

La Comunitè ha previsto una serie di strumenti intesi ad agevolare gli adattamenti strutturali dei settori economici o delle regioni meno progredite al potenziale del mercato.

Esistono due tipi di strumenti strutturali:

  • quelli che accordano delle sovvenzioni;
  • quelli che concedono dei prestiti.
Tipo di intervento Strumento Modalitè di intervento
Sovvenzione Fondo sociale europeo (FSE) istituito nel 1970 previsto dal Trattato di Roma, Concede aiuti destinati alla formazione, all'inserimento professionale e al riadattamento dei lavoratori: in sostanza si prefigge il miglioramento delle possibilitè di occupazione nella comunitè.
Sovvenzione Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) istituito nel 1975 Cerca di correggere gli squilibri regionali incentivando gli investimenti produttivi e migliorando le infrastrutture che favoriscono lo sviluppo economico.
Sovvenzione Sezione orientamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) istituita nel 1964 Ha il compito di favorire l'ammodermanento delle strutture agrarie.
Prestito Banca europea per gli investimenti (BEI). Concede prestiti per investimenti pubblici e privati che favoriscano lo sviluppo regionale e industriale.

I tre grandi Fondi costituiscono la spina dorsale della politica strutturale della Comunità. Inoltre, le politiche della pesca, dei trasporti, dell'energia, dell'ambiente, della ricerca e delle telecomunicazioni finanziano una serie di progetti e di azioni in ciascuno dei tre settori suddetti. In particolare, di recente si è aggiunto un altro fondo lo S.F.O.P. -Strumento finanziario di orientamento per la pesca, a sostegno della ristrutturazione di tale settore.

L' avvento del Mercato unico ha dato un nuovo impulso alle politiche strutturali: gli Stati membri si sono impegnati a coordinare le rispettive politiche economiche per conseguire la coesione economica e sociale.

La riforma dei Fondi strutturali è stata varata il 24 giugno 1988 quando il Consiglio ha adottato il regolamento generale[footnote 6] relativo ad essa.

Il 19 dicembre 1988, il Consiglio ha adottato i quattro regolamenti[footnote 7] che coordinano gli interventi dei Fondi strutturali e ne precisano i rispettivi indirizzi.

La riforma dei Fondi strutturali è entrata in vigore il 1¡ gennaio 1989 e si fonda sui seguenti elementi: concentrazione degli interventi dei fondi e degli altri strumenti strutturali su cinque obiettivi prioritari; incremento considerevole della dotazione finanziaria dei Fondi strutturali; definizione di nuove procedure d'intervento.

Il 20 luglio 1993 il Consiglio dei ministri ha adottato sei regolamenti riveduti che disciplinano i Fondi strutturati della Comunità per il periodo 1994-1999. Con una dotazione di 141 miliardi di ECU per questo periodo di sei anni - e cioè un terzo del bilancio totale della Comunità - i Fondi strutturali sono lo strumento privilegiato della politica di coesione economica e sociale che traduce la solidarietà intracomunitaria.

Tre sono i principi fondamentali su cui si basa l'attivitè comunitaria per garantire assistenza alle regioni nel miglior modo possibile: partecipazione attiva di tutte le parti in causa a livello regionale, nazionale e comunitario (compartecipazione); precisa delega dei poteri decisionali a livello locale, regionale, nazionale o comunitario per garantire la massima efficienza e responsabilitè (sussidiarietè); inequivocabile impegno a fornire l'aiuto comunitario in aggiunta ai fondi nazionali, senza tuttavia sostituirvisi (addizionalitè).

Cinque obiettivi prioritari

I cinque obiettivi prioritari definiti nella riforma dei Fondi strutturali sono i seguenti:

Obiettivo 1 sviluppo e adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo.
Obiettivo 2 riconversione delle regioni o delle parti di regioni gravemente colpite dal declino industriale.
Obiettivo 3 lotta contro la disoccupazione di lunga durata (pi" di 12 mesi) e inserimento professionale dei giovani (con meno di 25 anni)
Obiettivo 4 agevolare l'adeguamento dei lavoratori nelle trasformazioni industriali e all'evoluzione dei sistemi di produzione.

Con riferimento alla riforma della politica agraria comune:

Obiettivo 5a accelerazione dell'adattamento delle strutture agricole, aiuti all'ammodernamento e alla ristrutturazione della pesca
Obiettivo 5b sviluppo e adeguamento strutturale delle zone rurali.

Gli obiettivi 1, 2 e 5b rivestono un carattere specificamente regionale; essi sfociano nelle misure limitate ad alcune regioni ammissibili o a parti di esse, mentre gli obiettivi 3, 4 e 5 a riguardano la globalitè del territorio comunitario.

Aree obiettivo

Obiettivo 1

Si cerca soprattutto di recuperare il terreno perduto creando solide infrastrutture, incentivando l'ammmodernamento dei mezzi di trasporto e di comunicazione, l'approvvigionamento idrico ed energetico, la ricerca e lo sviluppo, la formazione professionale ed altri servizi di assistenza alle piccole imprese.

Obiettivo 2

La priorità è data all'occupazione ed al miglioramento della qualità dell'ambiente, promuovendo nuove iniziative, recuperando e rinnovando terreni e fabbricati, favorendo la ricerca e lo sviluppo, intensificando i contatti tra università e industria.

L'obiettivo 2 che riguarda le zone industriali in declino, interessa:

  • alcune regioni del Belgio;
  • alcune regioni della Danimarca;
  • alcune regioni della Francia;
  • alcune regioni della Germania;
  • alcune regioni del Lussemburgo;
  • alcune regioni dei Paesi Bassi;
  • alcune regioni del Regno Unito;
  • alcune regioni della Spagna;
  • in Italia le regioni che presentano comprensori di questo tipo sono: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Lazio.

In Emilia-Romagna alcuni comuni delle provincie di Reggio Emilia e Modena rientrano nell'obiettivo 2.

Essi sono rispettivamente:

Campagnola, Correggio, Fabbrico, parte del Comune di Reggio Emilia (le circoscrizioni 2, 7 e 8), Rio Saliceto, Rolo e San Martino in Rio; Carpi, Cavezzo e Novi per la provincia di Modena.

Obiettivo 5b

Per l'obiettivo 5b il regolamento quadro prevede un criterio generale: il basso livello di sviluppo economico. A questo vengono ad aggiungersi tre altri criteri principali, due dei quali sono necessari per soddisfare alle condizioni di ammissibilitè:

  • tasso elevato di occupazione agricola;
  • basso livello del reddito agricolo;
  • bassa densitè di popolazione e/o considerevole tendenza allo spopolamento.

Come altra novitè, tra i criteri secondari di ammissibilitè dell'obiettivo 5b troviamo quello dell'impatto della ristrutturazione della pesca.

Questa particolare attenzione rivolta al mondo rurale (rispetto all'ambiente urbano o industriale) è dovuta alla: minore densità di popolazione, età media più elevata, contesto culturale caratterizzato da isolamento e dipendenza dall' esterno per gli approvvigionamenti, valorizzazione delle produzioni e dei servizi. Se non si tiene conto di queste peculiarità esiste il rischio che le azioni realizzate vadano a vantaggio dello sviluppo urbano, rafforzando cos“ le disparità invece di attenuarle. L'attrattiva che le zone urbane esercitano sulle imprese e sulle persone (in particolare le più qualificate) costituisce il dato di partenza e la giustificazione della politica di sviluppo rurale. è quindi essenziale adottare una politica specifica a favore delle zone rurali che tenga conto della loro diversità.

Da quest'anno l'obiettivo 5b riguarda l'8,2% della popolazione comunitaria, ripartita in alcune regioni di :

Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna

In Italia rientrano in questo obiettivo alcuni comuni di : Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige; Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio.

In linea di massima sono interessate le zone di montagna, dell'arco alpino e appenninico. Le zone appenniniche dell' Emilia Romagna e quindi anche quelle delle Provincie di Parma e Reggio Emilia rientrano a pieno titolo in questo obiettivo.

I comuni interessati sono:

per la Provincia di Parma Comuni di:

Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, Calestano, Compiano, Corniglio, Monchio delle Corti, Neviano degli Arduini, Palanzano, Pellegrino Parmense, Solignano, Terenzo, Tizzano Val Parma, Tornolo, Valmozzola, Varsi.

per la Provincia di Reggio Emilia Comuni di:

Busana, Carpineti, Castelnovo nè Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano, Vetto, Villa Minozzo.

Procedure di finanziamento

Le procedure di finanziamento della Comunità europea si articolano in tre fasi nel corso delle quali l'impegno comunitario è strettamento associato a quello dei governi e delle regioni. Le priorità stabilite dalle autorità regionali e locali vengono accuratamente inserite in un programma globale destinato a durare diversi anni. Tale programma stabilisce gli obiettivi principali e spiega in che modo le finanze della Comunità europea riusciranno ad adattarsi ai provvedimenti nazionali.

L'accento è posto, soprattutto, sulla flessibilità e sull'accuratezza della programmazione.

Attualmente le regioni cui è applicabile l'obiettivo 1 (regioni in ritardo di sviluppo) sono:

  • tutta la Grecia;
  • tutta l'Irlanda;
  • tutto il Portogallo;
  • in Italia: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e gli Abruzzi solo per un periodo transitorio di tre anni (dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1996);
  • alcune regioni del Belgio;
  • alcune regioni dellla Francia;
  • alcune regioni della Germania;
  • alcune regioni dei Paesi Bassi;
  • alcune regioni del Regno Unito;
  • alcune regioni della Spagna;

Tale obiettivo interessa il 26,6% della popolazione comunitaria sino alla fine del 1996.

Sommario

Conclusioni

Dal 1989 la Comunitè contribuisce all'attuazione di programmi di sviluppo rivolti specificamente alle zone rurali fragili di Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Spagna, Italia, Lussemburgo, Olanda e Regno Unito a titolo dell'Obiettivo 5b dei Fondi strutturali (anche Grecia, Irlanda e Portogallo beneficiano di programmi di sviluppo rurale, ma questi sono finanziamenti a titolo dell'Obiettivo 1, che copre le regioni in ritardo di sviluppo).

I programmi finanziati a titolo dell'Obiettivo 5b hanno la particolaritè di mobilitare tutti e tre i fondi strutturali (FEAOG- orientamento, Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo sociale europeo ) a favore di interventi non solo nel campo dell'agricoltura e delle foreste, ma anche a favore delle piccole e medie imprese, del turismo, dell'ambiente e della formazione (finalizzata, questa, al sostegno delle attivitè agricole e di attivitè collaterali). Attraverso questo approccio multisettoriale si mira da un lato ad aiutare l'agricoltura ad adattarsi alla riforma della PAC e dall'altro, ad assicurare una diversificazione dell'attivitè economica in ambito rurale.

L'intervento dei Fondi strutturali resta l'elemento centrale dell'azione comunitaria a favore dello sviluppo regionale, in quanto consente simultaneamente di:

  • adottare, a favore delle zone rurali, iniziative che ne rafforzino l'attrattiva;
  • promuovere la paritè di opportunitè per queste regioni finanziando i costi supplementari di investimenti legati ad attivitè economicamente valide;
  • attivare la popolazione rurale incentivando "progetti di mobilitazione" che conferiscano un carattere di specializzazione alla zona, rafforzando la sua identitè e la fiducia dei suoi abitanti;
  • sviluppare maggiormente l'impostazione imprenditoriale e le strategie di marketing, che mancano generalmente a numerosi operatori rurali;
  • organizzare l'assistenza tecnica e gli scambi di esperienze a favore di tutti gli operatori interessati.

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Programmi Integrati Mediterranei

Il Regolamento 2088 del 1985 del Consiglio definisce i PIM (Programmi Integrati Mediterranei ) quale azione comunitaria a favore delle regioni pi" a sud della Comunitè che avrebbero subito ripercussioni negative dall'allargamento della CEE alla Spagna e al Portogallo.

Obiettivo dei PIM era quello di migliorare le strutture socio-economiche della Grecia e delle regioni meridionali della Francia e dell'Italia (Mezzogiorno - Lazio incluso -, Liguria, Toscana, Umbria, Marche, versante appenninico dell'Emilia Romagna e per l'acquacoltura le lagune comprese fra Comacchio e Marano Lagunare).

Queste regioni erano infatti caratterizzate da lacune strutturali, quali modesto sviluppo dell'agricoltura, condizioni naturali difficili, prodotti che incontrano difficoltè sul mercato, zone depresse estese, disoccupazione, piccole e medie imprese fragili sotto il profilo tecnologico, industrie in crisi, turismo diffuso, ma fonte di squilibri socio-economici, ammistrazioni poco organizzate.

Il regolamento precisava che i PIM erano programmi pluriennali, di una durata massima di sette anni che riguardavano in modo integrato diversi settori dell'attivitè economica: agricoltura, pesca, industrie agroalimentari, artigianato e industria, servizi, compreso il turismo.

Nel settore delle strutture agrarie e dello sviluppo rurale, le azioni riguardavano:

  • il potenziamento di produzioni non caratterizzate da eccedenze, la diversificazione colturale e varietale delle produzioni sensibili, lo sviluppo di nuove specie, attivitè forestali o di protezione dell'ambiente;
  • le misure socio-strutturali per migliorare il reddito degli agricoltori agevolare l'insediamento dei giovani e imprimere un nuovo orientamento alle strutture di produzione;
  • la crescita e il miglioramento di produzioni non alimentari;
  • lo sviluppo di attivitè alternative in ambiente rurale (agriturismo), la valorizzazione di fonti di energia alternative, l'assistenza tecnica e la ricerca.

Nel settore dell'industria e dei servizi i PIM incentivavano:

  • le piccole e medie imprese e l'artigianato (nuove tecnologie e settore agro-alimentare);
  • la sistemazione di zone industriali;
  • la promozione del turismo;
  • il sostegno alla ricerca, il rafforzamento delle infrastrutture economiche e lo sviluppo di servizi commerciali destinati alle imprese.

Nel settore delle risorse umane, i PIM riguardavano azioni di formazione professionale e di stimolo al mercato del lavoro.

Taluni PIM prevedevano misure relative al settore della pesca (es. PIM Acquacoltura)

In Emilia Romagna la zona PIM comprendeva il versante appenninico[footnote 8] ed il basso ferrarese, quest'ultimo in continuitè con territori lagunari limitrofi del Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

L'attuazione dei PIM ha avuto inizio con la firma del contratto di programma del PIM Emilia-Romagna il 3 giugno 1988 a Bologna e del contratto del PIM Acquacoltura a Venezia il 28 luglio 1988.

Il PIM Emilia Romagna è intervenuto sulle zone collinari della regione, vale a dire su una superficie di circa 9.788 km2 corrispondente al 44,2% della superficie regionale complessiva.

Per quanto attiene alla popolazione interessata, nelle zone PIM vivevano 527.000 abitanti, pari al 13,4% circa dell'insieme della popolazione regionale.

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Prospettive future per le aree svantaggiate

Con l'esaurimento dei Piani Integrati Mediterranei si conclude una importante fase di supporto da parte della Unione Europea alle aree rurali e svantaggiate del nostro Paese.

Le prospettive future per queste zone sono attualmente tutte incentrate sulla riforma dei Fondi Strutturali e in particolare sugli obiettivi 1 e 5b .

Tale riforma infatti appare a tuttoggi pressochè l'unico riferimento per l'attuazione di programmi che prevedono l'impiego di risorse comunitarie.

Nel caso specifico delle aree appenniniche della regione Emilia Romagna il fatto di essere state incluse nell'obiettivo 5b ha rappresentato senza dubbio un'importante traguardo; in questo modo gran parte delle zone fino all'anno scorso interessate ai PIM possono continuare il cammino di sviluppo intrapreso usufruendo di questo strumento nuovo per la nostra realtè.

Merita infine di essere menzionata una particolare iniziativa comunitaria a favore del mondo rurale che rappresenta un'ulteriore possibilitè per il nostro comprensorio.

Si tratta del programma LEADER che ha come obiettivo quello di supportare azioni promosse da comunitè locali operanti nelle regioni dell'obiettivo 1 e 5b.

Esso contribuisce alla realizzazione di progetti integrati che prevedono : opere volte a stimolare lo sviluppo rurale, formazione professionale e incentivi a favore dell'occupazione, turismo rurale, piccole e medie imprese, artigianato e servizi, valorizzazione dei prodotti agricoli e silvicoli locali.

Un aspetto essenziale di LEADER consiste nella creazione di una rete comunitaria che riunisce tutti i gruppi d'azione interessati al programma allo scopo di promuovere lo scambio di esperienze.

Footnotes

3. limite varia secondo gli Stati membri in base al numero di giorni senza gelate .Per i paesi meridionali, ad esempio, la Spagna., il limite minimo è di 1.000 m. In Germania invece una regione è considerata zona di montagna a partire da 600 m. Per l'Italia l'altitudine media minima per ogni Comune è di 700 m. al centro-nord e di 800 m. al sud.

4. dei pascoli e dei cereali inferiore all'80% della media nazionale. Per l'Italia rendimenti in frumento non superiore a 16,5 q.li/ha, mentre la media nazionale è di 25q.li/ha, o presenza, su più del 50% della SAU, di superficie foraggere assimilabili a incolti produttivi con rendimenti di fieno inferiori a 20 q.li/ha.

5. in base al prodotto netto dell'azienda. al reddito del conducente e famiglia, al reddito da lavoro, ecc.. L'Italia considera la densitè animale mantenibile inferiore a 0,65 UBA per ettaro foraggero (media nazionale : 0,98).

6. (CEE) n.2052/88 del 24.06.88 - GU L 185.

7. da n.4252 a 4256/88 - GU L 374.

8. in base alla delimitazione di cui alla legge n.984/77 coincidente con la linea altimetrica di 100 m. sul livello del mare.

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AREE SVANTAGGIATE: LEGISLAZIONE ITALIANA

La presente rassegna di leggi considera soltanto le tappe principali della politica italiana a favore dei territori di montagna e delle aree svantaggiate. Va segnalato inoltre che in tale settore, cos“ come per l'agricoltura in generale, si nota una sempre maggiore prioritè degli interventi comunitari, rispetto a quelli nazionali.

Regio Decreto Legge n.3267 del 1923 Prevede il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi, terreni e agricoltura di montagna.
Regio Decreto Legge n.215 del 1933 Dispone nuove norme per la bonifica integrale: ripartizione delle spese tra proprietari e Stato, indirizzi per la costituzione dei "Consorzi di bonifica integrale"
Legge n.991 del 1952 "Provvedimenti a favore dei territori montani" Fornisce una prima definizione e delimitazione dei territori di montagna, basata su due parametri: l'altimetria e il reddito. In base ad essi vengono selezionati i comuni beneficiari degli aiuti.
I e II piano verde (1961 - 1966) Prevedono l'attuazione di interventi statali per lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura.
Legge n.1102 del 1971 "Nuove norme per lo sviluppo della montagna" Ha lo scopo di favorire lo sviluppo delle zone montane attraverso l'attivazione della popolazione residente. Prevede l'istituzione delle Comunitè Montane, enti di diritto pubblico creati in ciascuna zona omogenea dal punto di vista territoriale, con il compito di predisporre piani pluriennali per la crescita economica e sociale.
Legge n.153 del 1975 Recepisce ed attua le tre direttive C.E.E: per la riforma socio-strutturale dell'agricoltura del 1972.
Legge n.352 del 1976 Di recepimento alla direttiva C.E.E 268 del 1975.
Legge n.984 del 1977 "Legge Quadrifoglio" Prevede il coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della forestazione e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani.
Legge n.97 del 1994 "Nuove disposizioni per le zone montane" Promuove la salvaguardia e la valorizzazione delle zone di montagna. Le disposizioni di tale legge si applicano ai territori delle Comunitè Montane. Istituire il "Fondo nazionale della montagna", un nuovo strumento coordinato dal Ministero del bilancio e della programmazione economica.

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